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Bando OCM Vino 2019 (Varianti)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2019/2020

Variazioni straordinarie dei progetti

Con Decreto Direttoriale 38798 avente per oggetto: "Decreto dell'8 luglio 2020, n. 38798 - Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986" sono state definite nuove modalità di variante per i progetti dell’annualità in corso. I soggetti beneficiari possono fare due nuovi tipi di varianti al progetto: 

  1. una variante cosiddetta “semplice”, VARIANTE DI RIDUZIONE DEI COSTI TOTALI DEL PROGETTO, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta (art. 2 comma 1 del DM 6986 del 02/07/2020). Tale richiesta di variante deve essere sottoposta all’Autorità competente che ha approvato il progetto entro e non oltre il 20 luglio 2020 con le modalità indicate nel decreto direttoriale 38798/2020, sopra richiamato, e l’Autorità competente ha 60 gg. di tempo per rispondere al beneficiario ed ad AGEA. Con questo tipo di variante si deroga ai limiti indicati nell’Avviso regionale (decreto dirigenziale n. 10943 del 25/06/20219) per quanto riguarda il contributo minimo ammissibile per progetto, previsto per Paese terzo o mercato del Paese terzo, sia i limiti relativi al contributo minimo ammissibile per partecipante (art. 2, comma 3, del DM 6986/2020). Inoltre in deroga al DM 3893/2019 (art. 15, comma 4) si può eliminare un Paese target, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. Con tale variante si può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale. Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante di cui al comma 1 può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per uno o più dei Paesi target previsti (art. 1, comma 2, del decreto n. 38798/2020).
  2. una variante cosiddetta VARIAZIONE STRAORDINARIA (art. 2, comma 6, del DM 6986 del 02/07/2020) che consente il cambio di uno o più Paesi target, tra quelli già indicati nel progetto approvato, anche facendo azioni o sub-azioni diverse da quelle previste, facendo uno spostamento parziale o totale delle risorse ad esso o ad essi destinate. Non si possono però spostare le risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo e questo vale anche per soggetto partecipante, nel caso per esempio, di soggetti quali ATI o reti di impresa. Pertanto ogni soggetto partecipante può cambiare il Paese o i Paesi tra quelli indicati nel progetto; questo vale per ogni soggetto partecipante (art. 2, commi 7 e 8 del DM 6986/2020). Tale variazione consente, come la variante di riduzione dei costi, di derogare ai limiti previsti dall’avviso regionale, sia per il contributo minimo ammissibile per progetto sia per il contributo minimo ammissibile per soggetto partecipante (art. 2, comma 9 del DM 6986/2020). Questo tipo di variazione non può cambiare l’importo totale del progetto né la percentuale di contributo richiesta con la domanda di contributo (art. 2, comma 10 del DM 6986/2020). Tale tipo di variazione può essere richiesta dai soggetti beneficiari entro il 15 dicembre 2020 (art. 2, comma 12 del DM 6986/2020) con le modalità definite nel decreto direttoriale 38798/2020, sopra citato, e la Regione ha 60 giorni per fare l’istruttoria e fare la comunicazione al beneficiario ed ad AGEA.

I soggetti beneficiari possono richiedere sia la variante in riduzione di cui al comma 1 del DM 6986/2020 che la variazione straordinaria di cui al comma 6 del medesimo DM e non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2019/2020 (art. 2, comma 14 del DM 6986/2020). 

Inoltre il decreto direttoriale n. 38798/2020, sopra richiamato, individua il numero massimo di varianti possibili per quelle che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in ciascun Paese terzo superiori al 20%. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto 38798/2020 stabilisce infatti che i soggetti beneficiari, nel corso dell’esecuzione dei programmi di promozione, possono presentare massimo numero 5 varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificate dall’articolo 2, comma 15, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986. Tali istanze sono valutate dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente che ha approvato il progetto.

Il decreto n. 38798/2020, sopra richiamato, definisce nello specifico, le modalità operative di presentazione delle varie tipologie di variante, le indicazioni sulle procedure per la proposizione di voci di costo non contenute nell’allegato M del Decreto direttoriale n. 38781/2019, i massimali di investimento previsti per alcune voci di costo contenute nell’allegato M del Decreto direttoriale n. 38781/2019 ed indica anche nuove voci di costo non previste dall’attuale allegato M del decreto direttoriale n. 3871 del 30/5/2019, nonché la rivisitazione di alcuni massimali di spesa per alcune voci di costo indicate nell’allegato. 

Le istanze di variante devono essere presentate, a decorrere dalla data di approvazione del Decreto ministeriale n. 6986/2020, nei termini e secondo le modalità previste dal Decreto n. 38798 dell’08/07/2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pem@pec.sviluppo.toscana.it

Sono disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Una novità prevista dal DM 6986/2020 (art. 2, comma 17 del DM 6986/2020) è che per i soggetti h), i) e j) (ATI, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa), qualora un soggetto partecipante non riesca ad impiegare il contributo richiesto ed approvato è data facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare tali fondi non utilizzati, nel rispetto del limite di contributo massimo richiedibile previsto nell’avviso regionale (decreto dirigenziale n. 10943 del 25/06/20219).

Infine, per l’annualità 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, ed esclusivamente per l’annualità 2019/2020, il DM 6986/2020 dispone che le attività di promozione, per i soggetti beneficiari che abbiano richiesto il pagamento anticipato del contributo, possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021.

 

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